Affidaty S.p.A. / Ecologico2 S.r.l.
(ns. rif. 0023802)
Oggetto relazione definizioni e caratteristiche utility token
Visto il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Vista la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937;
Vista la risposta n. 507/2022 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello emissione e vendita di utility token – trattamento ai fini IVA;
Visto il Security and Markets Stakeholder Group (SMSG), Advice to ESMA. Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, ottobre 2018;
Considerato che:
- si opera una distinzione tra «token di moneta elettronica» (ovvero cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a una sola valuta ufficiale, simile a quella della moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE), cripto-attività riguardanti i «token collegati ad attività» (che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a un altro valore o diritto, o a una combinazione degli stessi, comprese una o più valute ufficiali ed in cripto-attività) e tra cripto-attività diverse dai «token collegati ad attività» e dai «token di moneta elettronica» che includono gli utility token;
- alcune cripto-attività, in particolare quelle qualificabili come strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi dell’Unione vigenti in materia di servizi finanziari;
- si definisce quindi «utility token» un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente e non nasce quindi come opportunitàdi investimento;
- nella descrizione di questa tipologia di token quale fattane da ESMA, in maniera neutra e generale, l’utility token sarebbe un token volto a conferire al suo detentore delle “utilità” di utilizzo/consumo/acquisto di beni e/o servizi prodotti/forniti dalla stessa piattaforma di loro emissione, ovvero dal suo “ecosistema”;
Ritenuto altresì che:
- l’esistenza di un mercato secondario per gli utility token comporta il rischio che si verifichino abusi di mercato e, possibilmente, che il loro acquisto sia in realtà finalizzato ad azioni di investimento;
- – se un’offerta al pubblico ha per oggetto un utility token, tale utility token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle criptoattività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività; si
CONCLUDE
che, in ragione degli accordi contrattuali intercorsi Ecologico2 S.r.l. e dei presupposti economici concordati, l’«Ecologico token» – così come descritto dal White Paper del 26.09.2023 e dal relativo prospetto descrittivo – deve qualificarsi come un «utility token» a tutti gli effetti di legge.
Nelle considerazioni sopra esposte è da intendersi reso il richiesto parere.
Distinti saluti
Giovanni Niccolò Antichi Avvocato